A partire dal 1° gennaio 2024 il Superbonus è ridotto al 70%, nel 2025 scenderà al 65%. Sanatoria per i lavori non completati entro lo scorso 31 dicembre 2023.
Istituito, inoltre, un fondo povertà per i redditi con Isee sotto i 15mila euro destinato a compensare la differenza tra la precedente aliquota del 110% e quella attuale fissata nella misura del 70% ma solo se i lavori entro il 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento pari al 60 per cento.
Il decreto prevede, inoltre, ulteriori limitazioni per gli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Fra le novità, i contribuenti potranno fruire una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, per realizzare i lavori in edifici già esistenti, che riguardano esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Il rispetto dei requisiti necessari (indicati nel decreto n. 236/1989 del ministro dei Lavori pubblici), inoltre, deve risultare da apposita asseverazione e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con “bonifico parlante”.
Infine, è esclusa la possibilità di cedere il bonus per i lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici localizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, per i quali non sia stato chiesto, entro la data di entrata in vigore del Dl n. 212/2023, il titolo abilitativo.